Qualora una persona venga inviata temporaneamente dal proprio datore di lavoro svizzero in uno Stato contraente sussiste la possibilità di mantenere l'assoggettamento assicurativo esclusivo in Svizzera per un periodo di tempo limitato. La conferma tramite la Cassa di compensazione avviene per la durata massima prevista nel rispettivo Stato contraente, mentre i distacchi che durano più a lungo devono essere richiesti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Per informazioni dettagliate consultate l'opuscolo informativo Salariati all'estero e i loro familiari.
Richiesta:
La domanda per il distacco, il distacco di lunga durata o per la proroga del distacco può essere effettuata online sulla piattaforma ALPS alla voce «nuovo espatrio» tipo «distacco" oppure presso la cassa di compensazione utilizzando il modulo
Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazini sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero
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