Coniugi senza attività lucrativa di persone attive assicurate nella Svizzera
Una persona che accompagna il suo coniuge assicurato all'estero e non esercita alcuna attività lucrativa è a seconda del trattato tra stati in vigore, assicurata tramite il coniuge, oppure può entrare a far parte dell'AVS/AI obbligatoria.
La domanda d'iscrizione deve essere inviata alla Cassa di compensazione del coniuge che esercita un'attività lavorativa.
Per ulteriori informazioni consultare i punti 18 e segg. dell'opuscolo informativo Salariati che lavorano o sono domiciliati all'estero e i membri della loro famiglia.
Coniugi senza attività lucrativa di persone attive assicurate all'estero
Una persona che non esercita un'attività lucrativa e che ha il suo domicilio in Svizzera, il cui coniuge esercita un'attività lucrativa in uno Stato contraente e che è soggetto all'assicurazione obbligatoria locale o che continua a rimanere assicurato nel Paese di provenienza nonostante l'attività lavorativa in Svizzera, è assoggettata all'obbligo di versare i contributi in qualità di persona non esercitante un'attività lucrativa. La Cassa di compensazione responsabile del versamento dei contributi è la Cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio.
Eccezioni: Le persone che continuano a rimanere assicurate nel Paese di provenienza in virtù della convenzione di sicurezza sociale.
