Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo con effetto dal 1° settembre 2019

La Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Kosovo entra in vigore il 1° settembre 2019.

Campo d'applicazione

Nel campo d'applicazione materiale della Convenzione sono comprese le norme giuridiche dei due Stati sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Convenzione disciplina in particolare la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati contraenti, l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli Stati contraenti, il versamento delle rendite ordinarie in caso di domicilio all'estero e l'assoggettamento assicurativo dei lavoratori. Quest'ultimo prevede il principio del luogo di lavoro in caso di distacco (v. «Distacco»).

La Convenzione disciplina inoltre il pagamento dell'indennità unica a sostituzione delle rendite dell'AVS/AI di modesta entità.

Per quanto concerne il diritto a prestazioni complementari, per i cittadini del Kosovo si applica il termine d'attesa ridotto giusta l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Gli assegni familiari non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione. I figli domiciliati in Kosovo non daranno dunque diritto a prestazioni familiari nemmeno dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Distacco

Il certificato di distacco rilasciato dalla Svizzera concerne l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l'assicurazione invalidità.

In virtù della Convenzione, i familiari che accompagnano il lavoratore distaccato rimangono assicurati all'AVS/AI svizzera.

Il certificato di distacco rilasciato dal Kosovo riguarda l'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e quello dell'assicurazione invalidità.

In virtù della Convenzione, i familiari che accompagnano il lavoratore distaccato rimangono assoggettati alle norme giuridiche del Kosovo in materia di sistema pensionistico e assicurazione invalidità.

La durata massima di distacco è di cinque anni e può essere prolungata di un anno mediante un accordo speciale concluso tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. Il distacco è possibile a prescindere dalla cittadinanza della persona distaccata.

Nessun rimborso dei contributi

Dopo il 31 agosto 2019, le persone che lasciano definitivamente la Svizzera non possono più chiedere il rimborso dei contributi versati all'AVS.

I cittadini del Kosovo i cui contributi sono stati rimborsati e i loro superstiti non possono più far valere nei confronti dell'AVS/AI svizzera alcun diritto derivante dai contributi e dai periodi di contribuzione in questione.

Link al testo della Convenzione:
Convenzione (RU 0.831.109.475.1):
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2019/2599.pdf
Accordo amministrativo (RU 0.831.109.475.11):
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2019/2617.pdf

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