Indennità di perdita di guadagno (IPG) - Cambiamenti a partire dal 1.1.2024
Indennità del padre o della moglie della madre
Dall'entrata in vigore delle modifiche legislative connesse al progetto «Matrimonio per tutti», il 1° luglio 2022, a determinate condizioni anche la moglie della madre ha diritto all'indennità di paternità. Per questo motivo il termine «indennità di paternità» è stato sostituito con «indennità per l'altro genitore».
Prolungamento del diritto all'indennità in caso di decesso di uno dei genitori
Se la madre muore nelle 14 settimane successive alla nascita del figlio, l'altro genitore (ossia il padre o la moglie della madre) riceve, oltre al congedo di due settimane cui ha diritto, anche un congedo remunerato di 14 settimane, da fruire immediatamente e in una sola volta dopo il decesso della madre. Il diritto si estingue prima in caso di ripresa dell'attività lucrativa da parte del padre o della moglie della madre. Analogamente, in caso di decesso del padre o della moglie della madre nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre ha diritto a un congedo di due settimane. Se immediatamente dopo la nascita il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo di tempo prolungato, in caso di decesso della madre il genitore superstite può esercitare il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità.