
21.11.2022. A causa delle restrizioni legate al coronavirus, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA si applica fino al 30 giugno 2023.
Una persona (ad esempio un lavoratore frontaliero che lavora da casa) rimane soggetta alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, anche se svolge la sua attività sotto forma di telelavoro nel suo Stato di residenza. Secondo questa prassi, la competenza in materia di sicurezza sociale rimane quindi invariata, indipendentemente dalla misura in cui l'attività viene svolta nello Stato di residenza (UE/EFTA). Questo regime speciale doveva terminare alla fine dell'anno 2022. Questa scadenza è stata prorogata fino al 30 giugno 2023.
In linea di principio, il certificato A1 non è necessario in queste situazioni.
Anche dopo la scadenza del regime speciale, il 30 giugno 2023, è possibile che le regole di assoggettamento vengano adeguate o interpretate in modo tale che un livello di telelavoro superiore al 25% possa essere svolto nello Stato di residenza senza modificare la competenza della sicurezza sociale. Una possibile attuazione concreta sarà discussa nei prossimi mesi a livello europeo e tra la Svizzera e gli Stati limitrofi.
Questa comunicazione riguarda solo l'assicurazione sociale, non il diritto fiscale.
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